Diritti in sede d’esame

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Se dare gli esami è considerata una buona abitudine quando si è all’Università, anche conoscere i propri diritti in sede d’esame lo è sicuramente. Dopo anni di sforzi e di rappresentanza, essi sono effettivamente riconosciuti nel Regolamento Didattico di Ateneo ed ogni docente è tenuto a rispettarli. Perché gli sforzi non siano stati vani e nessuno studente venga più preso a calci è importante tenerseli stretti e segnalare ai rappresentanti tutte le occasioni in cui non sono rispettati.

Ecco l’elenco di alcuni dei diritti riconosciuti dall’Ateneo:

Garanzie all’esame

I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto[…] Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. [Art. 23.1]

All’esame si chiede solo quello che c’è nel programma

L’esame relativo ad un insegnamento deve essere ordinato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti dell’insegnamento come precisati nel programma del corso stesso. [Art. 23.3]

Finché non si assegna il voto, il libretto non si sfoglia

La commissione di esame non può prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. [Art. 23.3]

Tutti gli appelli sono uguali

È cura della commissione d’esame assicurare l’omogeneità delle prove e dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame. [Art. 23.3]

Rispetto e correttezza reciproca all’esame

La conduzione dell’esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. È dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d’esame. [Art. 23.4]

Dopo lo scritto il facsimile è d’obbligo

Nel caso di prove scritte, la commissione d’esame rende pubblico e consultabile, dopo la prova, un elaborato tipo che risponda alla prova d’esame proposta. [Art. 23.13]

Niente salto dell’appello

In caso di mancato superamento di un esame ed in caso di esame non concluso […], allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere l’esame nell’appello successivo.

I consigli di dipartimento, su proposta dei consigli di corso di studio interessati e sentite le commissioni didattiche, possono introdurre limitazioni alla suddetta possibilità, garantendo tuttavia allo studente un minimo di quattro occasioni d’esame tra le sei ordinariamente previste al comma 8 del presente articolo. [Art. 23.14]

I programmi si possono portare per 3 anni appelli3

Gli studenti hanno diritto a sostenere l’esame sul programma dell’anno accademico in cui hanno seguito il corso, fino alla conclusione del terzo anno accademico successivo. Quale che sia il programma, le modalità d’esame rimangono quelle dell’anno accademico in cui l’esame viene sostenuto. La richiesta di svolgere l’esame su un programma diverso da quello svolto nell’ultimo anno accademico deve essere presentata dallo studente almeno 10 giorni prima dell’appello d’esame. [Art. 23.15]

Nessuna conseguenza se si abbandona un esame

Al candidato deve essere consentito di rinunciare a proseguire l’esame in ogni fase del suo svolgimento. La rinuncia a proseguire l’esame da parte del candidato viene rilevata e registrata a soli fini statistici e non comporta alcuna conseguenza di carattere amministrativo. […][Art. 23.16]

Almeno due membri presenti all’orale

La valutazione delle prove di esame deve essere fatta alla presenza di almeno due membri della commissione, uno dei quali deve essere il presidente. [Art. 23.20]

Gli esami sono pubblici

Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione dell’esito dell’esame e della votazione. [Art. 23.22]

Prove in itinere valide per almeno due appelli

Per gli studenti che hanno positivamente sostenuto le prove in itinere, l’esame di profitto è normalmente costituito da uno scrutinio condotto dalla commissione sulla base delle risultanze documentali di tali prove, eventualmente integrate da un colloquio. Tale colloquio può essere sostenuto dallo studente anche in occasione di almeno due appelli successivi al termine delle lezioni. [Art. 23.24]

Esami annullati se non paghi in tempoappelli4

Lo studente non in regola con le iscrizioni o con il pagamento delle tasse non è ammesso a sostenere gli esami. Gli esami eventualmente sostenuti in violazione di tale previsione sono annullati d’ufficio, salvo che la posizione contributiva non sia regolarizzata entro 45 giorni dalla data di sostenimento dell’esame. [Art. 24.5]

L’esame va verbalizzato subito

[…] L’annotazione sul libretto dello studente deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e la verbalizzazione deve essere effettuata entro la conclusione dell’appello. […] [Art. 24.6]