Trovare casa

Sei appena arrivato a Pisa e hai trovato un alloggio, ma per pagare l’affitto salti i pasti? Ti accorgerai presto che le condizioni abitative degli studenti fuori sede non sono le migliori.

Negli ultimi anni è cresciuta la speculazione nel mercato degli alloggi, fatto che ha prodotto l’aumento dei prezzi e la diminuzione dei diritti degli inquilini. Il mercato degli affitti “in nero” rimane una diffusa realtà che interessa buona parte dei più di 4000 alloggi disabitati o sfitti di Pisa.

Nota bene che gli affitti senza un regolare contratto non consentono di fruire del Contributo Affitto del DSU privando lo studente della possibilità di ricevere un sostegno economico in attesa del posto alloggio.
Se vi trovate in questa situazione potete decidere di denunciare il proprietario dell’appartamento col sostegno di un sindacato degli inquilini e con Sinistra Per…

Per informarti, conoscere i tuoi diritti, ricevere supporto e consulenza legale per tutelarti puoi contattare:

– Unione inquilini (unioneinquilinipisa@virgilio.it);

-Servizio InfoCasa del DSU Toscana (Piazza dei Cavalieri n. 6, 050 567501, casa.pi@dsu.toscana.it), oltre a garantire consulenza gratuita per conflitti abitativi, dispone di un archivio di annunci di stanze in affitto, offre assistenza agli studenti in cerca di casa, proponendo un’alternativa alle agenzie immobiliari.

Per cercare casa armatevi di pazienza, buone scarpe e iniziate a spulciare tra i vari annunci online e affissi alle bacheche delle mense universitarie, dei poli didattici e delle aule studio. Attenzione a quelli delle agenzie camuffate da privati! Per questo vi consigliamo di utilizzare il portale del DSU toscana www.cercoalloggio.com

I CONTRATTI PREVISTI:

La Legge 431/98 (art. 2) stabilisce due tipologie di contratti a uso abitativo:

a) Contratto Libero: L’unico vincolo imposto è quello della durata: 4 anni, più 4 di rinnovo, automatico se l’alloggio non necessita al proprietario in certe situazioni stabilite dalla legge.
Se avete questo tipo di contratto occhio ad alcune clausole!
Devono essere inseriti i nominativi di tutti gli studenti; è opportuno far inserire la possibilità del subentro di altri studenti agli intestatari originari per evitare di far pagare l’intero affitto a chi resta. Il contratto decade e perde di valore quando tutti i firmatari originari del contratto hanno lasciato l’alloggio con lettera di disdetta o di subentro. Per il periodo di disdetta è consigliabile contrattare un periodo massimo di preavviso di 2- 3 mesi, non 6 mesi come normalmente avviene, per essere più liberi di cambiare alloggio in caso di necessità. Fate infine attenzione che non vi siano clausole che addebitano a vostro carico spese per lavori straordinari.

b) Contratto Concordato. In questo contratto le parti stabiliscono le condizioni contrattuali sulla base di quanto previsto in appositi accordi territoriali sia per il canone che per la durata e per altre clausole previste dagli accordi stessi.
All’interno dell’accordo viene normato il Contratto Transitorio per studenti universitari. Questo tipo di contratto risulta al momento il più consono per chi affronta la via fuorisede in quanto il canone è stabilito dall’Accordo Territoriale, il quale presenta clausole specifiche a favore degli studenti.

SUBENTRO, ONERI CONDOMINIALI, CONTROLLI INDEBITI:

Subentri: La forma del subentro permette, durante il periodo di durata del contratto, o comunque finché è presente almeno uno dei firmatari del contratto stesso, che uno o più dei primi contraenti, e poi anche i successivi, possano farsi sostituire, previo avviso al proprietario locatore, con altri (i subentranti); con l’impegno che il nuovo inquilino accetti per intero le clausole del contratto stesso. La forma del subentro è già inserita nel testo del contratto per studenti. Se viene utilizzato il contratto a canone libero (il 4+4) ricordatevi di farlo aggiungere. In questo modo viene salvaguardato l’impianto del contratto e quindi anche la sua durata.

Spese (a carico di chi?): Gli artt. 9 e 10 della legge 392/78 stabiliscono che sono interamente a carico del conduttore, salvo specifico patto contrario, le spese ordinarie attinenti all’uso dell’immobile e alla fornitura dei servizi comuni. Sono interamente a carico del conduttore: le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e alla ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento d’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura degli altri servizi comuni. Sono a carico del proprietario tutte le altre imposte e le diverse spese.

Controlli: Diversi proprietari hanno la malsana abitudine di utilizzare la copia delle chiavi dell’alloggio di cui dispongono per effettuare controlli di nascosto e verifiche sul comportamento degli inquilini. Il locatore non può entrare nella casa se non dietro consenso dell’inquilino. Perciò, se lo ritenete opportuno, siete legittimati a sostituire la serratura conservando però quella originale.

LE SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Per stipulare un contratto di locazione dovranno essere affrontate alcune spese:

a) La Registrazione del contratto: l’imposta di Registro e di Bollo.

1. Contratto a canone libero: i bolli di solito sono indicati a carico del conduttore; dovranno essere apposti bolli da 14,62 € ogni 4 pagine di contratto per un massimo di 100 righi complessivi. L’imposta di registro prevista per legge è pari al 2% del canone annuo (con la prima registrazione la tassa non può essere comunque inferiore a 67,00 € ). L’imposta è dovuta in solido ed è divisa in parti uguali tra locatore ed inquilino.

2. Contratto concordato o per studenti: tutte le voci di spesa sopra indicate sono divise a metà tra locatore e conduttore, compresi i bolli. L’imposta di registro, pari al 2%, deve essere calcolata sul 70 % del canone annuo ma sempre con un minimo di 67,00 € alla prima registrazione.

b) La registrazione per gli anni successivi. Ogni anno, alla scadenza dei 12 mesi, deve essere pagata la sola imposta di registro. Se il contratto viene disdetto o decade prima della scadenza, dovrà essere pagata all’Ufficio del Registro una ulteriore imposta di 67,00 €.

CEDOLARE SECCA

Si tratta di un sistema di tassazione sui contratti di locazione ad uso abitativo in genere, alternativo a quello ordinario ed al contempo molto conveniente per l’inquilino. Consente, infatti, al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato. La possibilità di optare per questo regime facoltativo di imposizione è riservata ai proprietari degli immobili, ma nulla vieta che possiate provare a richiedere questa modalità. Le disposizioni normative in materia di cedolare secca stabiliscono l’obbligo della preventiva comunicazione all’inquilino per l’opzione della stessa. Vantaggi non indifferenti della cedolare consistono nell’obbligo di rinuncia preventiva, da parte del proprietario, agli aggiornamenti ISTAT al canone di locazione: a fine anno avrete di fatto evitato spiacevoli aumenti del canone pattuito! Inoltre, viene meno l’obbligo annuale del pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, risparmierete quindi sia i 67 € che i 14 € di marca da bollo ogni quattro fogli.

COME REGOLARIZZARE UN “CONTRATTO IN NERO”

Con il decreto legislativo 23/2011, art 3, commi 8 e 9, i proprietari che non hanno regolarizzato una situazione di affitto in nero, trasformandolo in un regolare contratto di locazione, possono essere costretti a stipulare contratti 4+4 ad un canone mensile anche 10 volte più basso. La legge stabilisce che, in caso di denuncia, il proprietario dovrà registrare un contratto di locazione di 4 anni, rinnovabile per altri 4 (Contratto Libero) ad un prezzo inferiore del 90% al prezzo di mercato. Gli inquilini dovranno però dimostrare di pagare un affitto e di non essere semplici “ospiti”. Per dimostrarlo è necessario avere o la ricevuta di un pagamento o una utenza di luce o gas intestata.